mercoledì 17 aprile 2013

Termini assicurativi: la regola proporzionale nell'assicurazione casa

Chi ha letto le condizioni contrattuali della propria polizza assicurativa, si sarà sicuramente trovato davanti a termini in “assicuratese” non sempre intuitivi e semplici da comprendere.
Cerchiamo quindi di sviscerare nel modo più semplice possibile il significato di alcune terminologie tipiche del mondo assicurativo di uso comune fra gli addetti ai lavori, ma potenzialmente ostiche per la maggior parte dei consumatori. Partiamo con la “regola proporzionale”.

La Regola proporzionale è prevista sia dall’articolo 1907 del Codice Civile che dall’articolo 21 del Codice delle Assicurazioni ed è applicata nel settore delle assicurazioni contro i danni.
Sostanzialmente la regola prevede, in caso di sinistro, un indennizzo ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale assicurato e il valore dei beni al momento del sinistro.

Facciamo un esempio sull'assicurazione casa per cercare di comprendere meglio.
Il signor Rossi intende assicurare il suo appartamento contro l’incendio e, al momento della stipula del contratto, dichiara che il suo appartamento ha un valore di 100.000 euro, pagando un premio direttamente proporzionale a questo valore.
Sfortunatamente, si verifica l’incendio e in questa circostanza si scopre che il valore dell’appartamento del signor Rossi non era di 100.000 euro, come da lui dichiarato, ma di 200.000 euro.
L'incendio ha provocato danni per 50.000 euro, ma avendo Rossi sotto-assicurato il suo immobile del 50% rispetto al valore totale (dichiarando 100.000 anziché 200.000), anche l’indennizzo viene ridotto della stessa percentuale: Rossi, per il danno procurato dall’incendio dell’appartamento, riceverà soltanto 25.000 euro (il 50% di 50.000).

Questa viene detta, appunto, regola proporzionale.

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